Ambito di applicazione
1. Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico. Le nostre forniture e prestazioni vengono effettuate esclusivamente sulla base delle condizioni di seguito riportate. Le condizioni generali del partner che non siano state da noi espressamente riconosciute non hanno alcuna validità. Condizioni divergenti dell'acquirente contenute in un ordine non si applicano neppure qualora non vi opponessimo espressamente.
Disposizioni generali
2. Le parti contraenti confermeranno immediatamente per iscritto e nel dettaglio eventuali accordi verbali.
3. Gli ordini diventano vincolanti solo con la nostra conferma d'ordine.
4. Le indicazioni e le illustrazioni contenute in brochure e cataloghi rappresentano valori approssimativi consueti nel settore, salvo che siano state da noi espressamente indicate come vincolanti. Accordi o altre dichiarazioni sono vincolanti solo se da noi redatti o confermati per iscritto.
Contratti di lunga durata, contratti a chiamata e adeguamento dei prezzi
5. Gli ordini effettuati via Internet si considerano accettati solo dopo la nostra conferma.
6. Per le forniture effettuate tre mesi o più dopo la conclusione del contratto e per i contratti di lunga durata (contratti con durata superiore a tre mesi e contratti a tempo indeterminato), ciascuna parte contraente ha il diritto di richiedere un adeguamento ragionevole del prezzo qualora si verifichi una modifica sostanziale dei costi del lavoro, dei materiali o dell'energia.
7. Qualora non sia stata concordata una quantità d'ordine vincolante, la nostra offerta si basa sulla quantità prevista dal partner per un determinato periodo (quantità obiettivo), avente carattere non vincolante.
Se il partner acquista una quantità inferiore alla quantità obiettivo, ci riserviamo il diritto di aumentare adeguatamente il prezzo unitario. Se invece acquista una quantità superiore alla quantità obiettivo, ridurremo adeguatamente il prezzo unitario, a condizione che il fabbisogno aggiuntivo sia stato comunicato almeno tre mesi prima della consegna.
8. Nei contratti di fornitura a chiamata, salvo diverso accordo, le quantità vincolanti devono essere comunicate tramite ordine di richiamo almeno due mesi prima della data di consegna. I costi aggiuntivi derivanti da richiami tardivi o da successive modifiche ai richiami riguardanti tempi o quantità saranno a carico del partner; a tal fine farà fede il nostro calcolo dei costi.
9. Le nostre offerte sono soggette a modifica e non vincolanti. Tutti gli accordi, compresi quelli conclusi dai nostri rappresentanti commerciali, acquistano efficacia giuridica solo dopo la nostra conferma scritta.
Riservatezza
10. Ciascuna parte contraente utilizzerà tutta la documentazione (compresi campioni, modelli e dati) e le conoscenze ottenute nel rapporto commerciale esclusivamente per gli scopi perseguiti congiuntamente e le manterrà riservate nei confronti di terzi con la stessa diligenza adottata per la propria documentazione e le proprie conoscenze, qualora l'altra parte le abbia contrassegnate come riservate o abbia un evidente interesse alla loro segretezza. Tale obbligo decorre dal primo ricevimento della documentazione o delle informazioni e termina 36 mesi dopo la cessazione del rapporto commerciale.
11. L'obbligo di riservatezza non si applica a documenti e informazioni che siano di dominio pubblico, che fossero già noti alla parte ricevente senza obbligo di riservatezza, che siano successivamente comunicati da terzi autorizzati alla divulgazione oppure che vengano sviluppati autonomamente dalla parte ricevente senza utilizzare documentazione o conoscenze riservate dell'altra parte.
Disegni e descrizioni
12. Qualora una parte contraente fornisca all'altra disegni o documentazione tecnica relativi ai prodotti da fornire o alla loro fabbricazione, tali documenti rimangono di proprietà della parte che li ha forniti.
Campioni e mezzi di produzione
13. I costi di produzione di campioni e mezzi di produzione (utensili, stampi, maschere, ecc.) saranno fatturati separatamente rispetto alla merce da fornire, salvo diverso accordo.
14. I costi di manutenzione, di corretta conservazione e il rischio di danneggiamento o distruzione dei mezzi di produzione sono a nostro carico.
15. Qualora il partner sospenda o interrompa la collaborazione durante il periodo di realizzazione dei campioni o dei mezzi di produzione, tutti i costi sostenuti fino a quel momento saranno a suo carico.
16. I mezzi di produzione rimangono in nostro possesso, anche se pagati dal partner, almeno fino alla completa esecuzione del contratto di fornitura. Successivamente il partner avrà diritto a richiederne la consegna, purché sia stato raggiunto un accordo sul momento della restituzione e abbia adempiuto integralmente a tutti gli obblighi contrattuali.
17. Conserviamo gratuitamente i mezzi di produzione per un periodo di tre anni dall'ultima fornitura effettuata al partner. Decorso tale termine, inviteremo il partner per iscritto a comunicarci entro sei settimane le proprie intenzioni circa un eventuale ulteriore utilizzo. Il nostro obbligo di custodia cesserà se entro tale termine non perverrà alcuna risposta o non verrà effettuato un nuovo ordine.
18. I mezzi di produzione specifici del cliente possono essere utilizzati per forniture a terzi solo previo consenso scritto del nostro partner.
19. Il pagamento di quote di costo relative agli utensili non conferisce al committente alcun diritto di proprietà sugli utensili stessi.
Prezzi
20. Tutti i nostri prezzi si intendono espressi in euro e sono al netto di IVA, imballaggio, trasporto, spese postali e assicurazione.
Condizioni di pagamento
21. Le spese relative ai pagamenti sono a carico dell'acquirente.
22. Qualora avessimo fornito merce parzialmente difettosa e ciò non fosse oggetto di contestazione, il partner è comunque tenuto a effettuare il pagamento per la parte conforme della fornitura, salvo che la consegna parziale non abbia alcun interesse per lui. Il partner può esercitare il diritto di ritenzione o compensazione esclusivamente con crediti riconosciuti in via definitiva o incontestati.
23. In caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati ad addebitare interessi pari al tasso applicato dalla nostra banca per gli scoperti di conto corrente, e comunque non inferiori a 8 punti percentuali oltre il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Ci riserviamo il diritto di dimostrare e richiedere un danno maggiore.
24. In caso di ritardo nei pagamenti, previa comunicazione scritta al partner, possiamo sospendere l'adempimento delle nostre obbligazioni fino al completo ricevimento dei pagamenti dovuti.
25. Cambiali e assegni sono accettati solo previo accordo e unicamente a titolo di pagamento. L'accettazione è subordinata alla loro scontabilità. Le spese di sconto saranno addebitate a partire dalla data di scadenza della fattura. È esclusa qualsiasi responsabilità per la tempestiva presentazione di cambiali e assegni o per l'eventuale levata di protesto.
26. Qualora, dopo la conclusione del contratto, emerga che il nostro credito sia compromesso dalla ridotta capacità finanziaria del partner, possiamo rifiutare la prestazione e concedere al partner un termine congruo entro il quale dovrà effettuare il pagamento contestualmente alla consegna o fornire adeguate garanzie. In caso di rifiuto o di decorso infruttuoso del termine, siamo autorizzati a recedere dal contratto e a richiedere il risarcimento dei danni.
Consegna
27. Ai fini della prova delle quantità consegnate fanno fede esclusivamente le nostre indicazioni di peso e le nostre pesature.
28. Salvo diverso accordo, la consegna avviene "franco stabilimento" (ex works), secondo nostra scelta. Per il rispetto dei termini di consegna fa fede la nostra comunicazione di disponibilità alla spedizione o al ritiro.
29. Il termine di consegna decorre dall'invio della nostra conferma d'ordine e si prolunga adeguatamente qualora ricorrano circostanze di forza maggiore (art. 59).
30. Sono ammesse consegne parziali in misura ragionevole. Tali consegne saranno fatturate separatamente.
31. Sono consentite eccedenze di produzione comprese tra il 15% e il 20% della quantità complessiva ordinata. Il prezzo totale sarà adeguato proporzionalmente alla quantità effettivamente consegnata.
Spedizione e trasferimento del rischio
32. Le spese delle restituzioni sono a carico dell'acquirente. Le restituzioni relative a ordini effettuati via Internet devono essere preventivamente concordate.
33. La merce dichiarata pronta per la spedizione deve essere ritirata dal partner entro quattro giorni lavorativi. In caso contrario, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a spedirla oppure a immagazzinarla a spese e rischio del partner. I beni consegnati devono essere accettati dall'acquirente anche qualora presentino difetti sostanziali, fatti salvi i suoi diritti relativi ai vizi della merce.
34. In assenza di accordi specifici, scegliamo noi il mezzo e il percorso di trasporto.
35. Il rischio passa al partner con la consegna al vettore ferroviario, allo spedizioniere o al trasportatore oppure con l'inizio dello stoccaggio e, al più tardi, nel momento in cui la merce lascia il nostro stabilimento o magazzino, anche nel caso in cui ci siamo assunti l'onere della consegna.
Ritardo nella consegna
36. Qualora prevedessimo che la merce non possa essere consegnata entro il termine concordato, informeremo immediatamente il partner per iscritto, indicando i motivi del ritardo e, per quanto possibile, la nuova data prevista per la consegna.
37. Se la consegna viene ritardata a causa di forza maggiore (art. 59) o per azione od omissione del partner, il termine di consegna sarà prorogato per un periodo adeguato alle circostanze.
38. Il partner ha diritto a recedere dal contratto solo qualora il mancato rispetto del termine di consegna sia imputabile a noi e ci abbia concesso senza esito un congruo termine supplementare per adempiere.
Riserva di proprietà
39. Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al completo soddisfacimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il partner.
40. Il partner è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale, purché adempia puntualmente ai propri obblighi nei nostri confronti. Tuttavia, non può costituire pegni sulla merce né cederla a titolo di garanzia. Egli è tenuto a tutelare i nostri diritti in caso di rivendita con pagamento dilazionato.
41. In caso di inadempimento contrattuale del partner, in particolare di ritardo nei pagamenti, dopo il decorso infruttuoso di un termine di 10 giorni siamo autorizzati a recedere dal contratto e a riprendere possesso della merce; restano ferme le disposizioni di legge che escludono la necessità di fissare un termine. Il partner è tenuto alla restituzione della merce anche senza una preventiva dichiarazione di recesso da parte nostra.
Siamo inoltre autorizzati a recedere dal contratto nel caso in cui venga presentata istanza di apertura di una procedura di insolvenza a carico del partner.
42. Tutti i crediti e i diritti derivanti dalla vendita o dall’eventuale locazione autorizzata delle merci sulle quali vantiamo diritti di proprietà ci vengono sin d’ora ceduti dal partner a titolo di garanzia. Accettiamo fin da ora tale cessione.
43. Qualsiasi lavorazione o trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà viene effettuata dal partner sempre per nostro conto. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga trasformata o mescolata in modo inseparabile con altri beni non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto agli altri beni trasformati o mescolati al momento della lavorazione o della mescolanza. Se le nostre merci vengono unite o mescolate in modo inseparabile con altri beni mobili formando un unico bene e l’altro bene è da considerarsi principale, il partner ci trasferisce una quota di comproprietà proporzionale, nella misura in cui il bene principale gli appartiene. Il partner custodisce per nostro conto la proprietà o la comproprietà. Per il bene risultante dalla lavorazione, unione o mescolanza si applicano per il resto le stesse disposizioni previste per la merce soggetta a riserva di proprietà.
44. Il partner è tenuto a informarci immediatamente di qualsiasi misura esecutiva intrapresa da terzi sulla merce riservata, sui crediti a noi ceduti o su altre garanzie, fornendoci la documentazione necessaria per intervenire. Lo stesso vale per qualsiasi altra compromissione dei nostri diritti.
45. Qualora il valore delle garanzie esistenti superi di oltre il 20% l’ammontare complessivo dei crediti garantiti, siamo tenuti, su richiesta del partner, a liberare le garanzie eccedenti, a nostra discrezione.
Difetti della merce
46. Nel caso di prodotti realizzati su misura, il committente ha diritto di recedere dal contratto soltanto qualora abbiamo rifiutato l’adempimento successivo (riparazione o sostituzione).
47. Le caratteristiche della merce sono determinate esclusivamente dalle specifiche tecniche di fornitura concordate. Qualora la fornitura venga eseguita sulla base di disegni, specifiche, campioni o altri modelli forniti dal partner, quest’ultimo si assume il rischio relativo all’idoneità della merce per lo scopo previsto.
48. Non assumiamo alcuna responsabilità per difetti derivanti da utilizzo improprio o inadeguato, montaggio o messa in servizio errati da parte del partner o di terzi, normale usura, trattamento negligente o errato, né per le conseguenze di modifiche o riparazioni effettuate dal partner o da terzi senza il nostro consenso.
49. Salvo diverso accordo, la prescrizione dei diritti relativi ai difetti della merce è disciplinata dalla legge applicabile.
50. Qualora la merce venga fornita nell’ambito di un contratto di compravendita e un difetto sia evidente o venga rilevato al momento della consegna presso il partner, quest’ultimo è tenuto ad annotare il difetto nei documenti di spedizione e a contestarlo per iscritto entro il secondo giorno successivo alla consegna.
Se per l’esigibilità del nostro credito è prevista l’accettazione della merce o un controllo del primo campione, è esclusa qualsiasi contestazione relativa a difetti che il partner avrebbe potuto rilevare con un controllo diligente.
51. Deve esserci concessa la possibilità di verificare il difetto contestato. Se il partner non adempie a tale obbligo oppure apporta modifiche alla merce contestata senza il nostro consenso, perde ogni eventuale diritto derivante dai difetti della merce.
52. Per i difetti che si manifestano entro 12 mesi dalla consegna o dall’accettazione della merce, provvederemo, a nostra discrezione, alla riparazione della merce contestata o alla fornitura di un prodotto sostitutivo conforme; siamo altresì autorizzati, in alternativa, ad accreditare il valore della fattura.
Non prestiamo garanzia per difetti che non pregiudicano o pregiudicano solo in misura trascurabile l’uso previsto contrattualmente della nostra fornitura.
53. Qualora non adempiamo correttamente o tempestivamente a una contestazione di difetti giustificata e presentata nei termini, il partner può concederci per iscritto un ultimo termine entro il quale adempiere ai nostri obblighi di garanzia. Decorso inutilmente tale termine, il partner può recedere dal contratto oppure effettuare o far effettuare da terzi, a nostre spese e rischio, la riparazione necessaria.
In caso di adempimento successivo, sosteniamo i costi necessari di trasporto, viaggio, manodopera e materiali in misura ragionevole, comunque non oltre il valore del prodotto contestato. Non assumiamo costi aggiuntivi derivanti dal trasferimento del bene difettoso in un luogo diverso rispetto a quello della consegna, salvo che tale trasferimento corrisponda all’uso previsto della merce.
L’eliminazione del difetto viene effettuata, a nostra scelta, da personale interno o da un’impresa incaricata. Le spese per riparazioni eseguite da terzi incaricati senza il nostro consenso esplicito non saranno rimborsate.
Sono esclusi ulteriori diritti, in particolare richieste di risarcimento per danni non verificatisi direttamente sul bene oggetto della fornitura.
Reclami e difetti di consegna saranno presi in considerazione solo se comunicati immediatamente per iscritto dopo il ricevimento della merce.
54. Qualora produciamo sulla base di disegni, modelli o campioni del partner, quest’ultimo garantisce che gli oggetti realizzati in base alle sue indicazioni non violano diritti di proprietà industriale di terzi.
Se un terzo ci vieta la produzione o la fornitura dei beni facendo valere propri diritti di proprietà industriale, siamo autorizzati, senza ulteriori verifiche giuridiche, a interrompere la produzione o la fornitura e a richiedere al partner il rimborso dei costi sostenuti.
Qualora in tali casi subissimo danni a causa della violazione o della rivendicazione di diritti di proprietà industriale da parte di terzi, il partner sarà tenuto a risarcirci integralmente e a manlevarci da qualsiasi pregiudizio.
Le azioni di regresso del partner nei nostri confronti sussistono solo nella misura in cui egli non abbia concordato
Altri diritti e responsabilità
55. Salvo quanto diversamente previsto di seguito, sono esclusi tutti gli ulteriori diritti e pretese del partner nei nostri confronti. Ciò vale in particolare per richieste di risarcimento danni derivanti da inadempimenti contrattuali o da responsabilità extracontrattuale. Non rispondiamo pertanto di danni che non abbiano riguardato direttamente la merce fornita. In particolare, non rispondiamo per mancato guadagno o altri danni patrimoniali del partner.
56. Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano in caso di dolo, colpa grave dei nostri rappresentanti legali o dirigenti, né in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali. In quest’ultimo caso rispondiamo esclusivamente dei danni tipici e ragionevolmente prevedibili.
57. Le limitazioni di responsabilità non si applicano inoltre nei casi in cui la normativa sulla responsabilità da prodotto imponga il risarcimento di danni a persone o cose di proprietà privata causati da difetti della merce fornita. Esse non si applicano altresì in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute nonché in caso di mancanza di caratteristiche espressamente garantite, qualora tale garanzia fosse destinata proprio a tutelare il partner da danni ulteriori rispetto a quelli relativi al bene fornito.
58. Qualora la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, collaboratori, rappresentanti legali e ausiliari.
Forza maggiore
59. Eventi di forza maggiore, conflitti sindacali, disordini, provvedimenti delle autorità, mancata consegna da parte dei nostri fornitori e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi esonerano le parti contraenti dagli obblighi di prestazione per la durata dell’impedimento e nella misura dei suoi effetti.
Ciò vale anche se tali eventi si verificano quando la parte interessata è già in ritardo nell’adempimento, salvo che il ritardo sia stato causato intenzionalmente o per grave negligenza.
Le parti sono tenute a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e ad adeguare in buona fede i rispettivi obblighi alle mutate circostanze.
Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile
60. Salvo diversa indicazione nella conferma d’ordine, il luogo di adempimento è la nostra sede aziendale.
61. Per qualsiasi controversia, compresi i procedimenti relativi a cambiali o assegni, è competente il foro della nostra sede aziendale. Siamo comunque autorizzati ad agire giudizialmente anche presso il foro del partner. Per il resto, la competenza territoriale è regolata dal diritto tedesco e dal diritto dell’Unione Europea.
62. Il rapporto contrattuale è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania e dal diritto dell’Unione Europea. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG, Convenzione di Vienna). Per il resto, il luogo di adempimento è disciplinato dal diritto tedesco e dal diritto dell’Unione Europea.
63. Qualora i documenti contrattuali (ad esempio offerte, conferme d’ordine, accordi accessori, corrispondenza ecc.) siano redatti in due lingue, in caso di questioni interpretative farà fede esclusivamente la versione tedesca.
